Statuti dell'«Iniziativa delle Alpi»
Associazione «Per la protezione della regione alpina dal traffico di transito»
Art. 1 – Nome e sede
L'«Iniziativa delle Alpi» è un'associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti del CCS. La sede dell'associazione si trova a Briga VS.
Art. 2 – Scopo
L'Associazione ha per scopo di proteggere la regione alpina dalle conseguenze negative del traffico di transito e di preservare le caratteristiche dello spazio vitale alpino.
Art. 3 – Mezzi
Per l'adempimento dei propri scopi, l'associazione
- si impegna in favore di una rapida concretizzazione degli articoli 84 e 196 (disposizioni transitorie) della Costituzione federale
- elabora materiale informativo sul traffico di transito e sulle sue conseguenze nelle regioni di montagna
- partecipa secondo le sue possibilità ad azioni contro il traffico stradale in transito attraverso le Alpi
- collabora con persone e organizzazioni in Svizzera e all'estero che si impegnano contro la valanga del traffico di transito
- sostiene attività in favore della preservazione delle caratteristiche dello spazio vitale alpino.
Art. 4 – Organi
Gli organi dell'associazione sono:
- l'assemblea dei membri
- il comitato e la commissione esecutiva
- i revisori dei conti
Art. 5 – L'assemblea dei soci
a) Competenze
L'assemblea dei soci è l'organo supremo dell'associazione e ad essa competono tutte le decisioni di principio. In particolare, essa è chiamata a decidere su:
- Modifiche statutarie
- Definizione delle quote di membro
- L'esclusione di membri
- Lo scioglimento dell'associazione
- Le linee direttive
- Il lancio di iniziative popolari
Inoltre, essa è chiamata ad approvare:
- Il rapporto di attività
- I conti annuali
Essa nomina
- I membri del comitato dell'associazione
- I membri della commissione esecutiva
- Il/la presidente e il/la vicepresidente
- l'organo di revisione
L'assemblea delibera unicamente sulle trattande all’ordine del giorno. Ulteriori trattande devono essere richieste almeno un mese prima dell'assemblea alla commissione esecutiva.
b) Convocazione
L'assemblea si riunisce almeno una volta all’anno. La convocazione di un’assemblea straordinaria può essere richiesta dal 10% dei membri.
c) Votazioni
Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice. Le modifiche statutarie e le decisioni sullo scioglimento dell'associazione richiedono la maggioranza dei 2/3. Persone fisiche e persone giuridiche dispongono all'assemblea ognuna di un voto.
Art. 6 – Comitato
a) competenze
Il comitato deve concretizzare le decisioni di principio dell'assemblea dei soci. In particolare esso deve definire:
- Il programma annuale
- Il preventivo e il piano finanziario
- Il lancio o il sostegno di un referendum
- Il sostegno a un’iniziativa popolare
- L'adesione ad altre associazioni
- Le azioni principali
- L'inoltro di ricorsi secondo LPAmb e LPN
- L'elaborazione i progetti e di regolamenti
- I diagrammi di funzione
Il comitato nomina il o la dirigente.
b) composizione
Il comitato è composto da almeno sette membri provenienti possibilmente da tutte le regioni della Svizzera.
c) partecipazione
I membri dell’associazione possono partecipare alle riunioni di comitato con voto consultivo.
Art. 7 – Commissione esecutiva
a) Competenze
La commissione esecutiva è responsabile delle questioni correnti. In particolare, essa decide sulle opposizioni LPAmb e LPN. Le sue ulteriori competenze sono descritte dal diagramma di funzione.
b) Composizione
La commissione esecutiva è composta dal/dalla presidente, dal/dalla vicepresidente e da due ulteriori membri di comitato.
c) Votazioni
In caso di parità la decisione finale spetta al/alla presidente
d) diritto di proposta
I membri di comitato hanno diritto di inoltrare proposte alla commissione esecutiva.
Art. 8 – Segretariato
Il segretariato prepara e attuale le decisioni degli organi societari. Le sue competenze e i suoi compiti sono definiti dal diagramma di funzione.
Art. 9 – L'organo di revisione (OR)
L'organo di revisione controlla almeno una volta all'anno la contabilità dell'Associazione e ne fa rapporto all'Assemblea dei membri.
Art. 10 – Societariato
Possono divenire soci dell'associazione le persone fisiche o giuridiche che si dichiarano d'accordo con gli scopi dell'associazione e che versano la quota annuale. I membri possono essere esclusi dall’associazione senza indicazione dei motivi.
Art. 11 – Utilizzazione dell’utile netto e del patrimonio
Un eventuale utile netto non può essere ripartito. In caso di scioglimento dell'associazione, il suo patrimonio verrà devoluto ad un'istituzione non commerciale che persegue scopi analoghi.
Art. 12 – Responsabilità
Per gli impegni dell'associazione risponde esclusivamente il suo patrimonio. Ogni responsabilità individuale è esclusa.
I presenti statuti sono stati approvati dall'Assemblea costituente del 25 febbraio 1989 e rivisti in occasione delle Assemblee dei membri del 23 aprile 1994, 19 febbraio 1999, 19 maggio 2001, 20 aprile 2002, 23 aprile 2005, 13 maggio 2006 e 14 maggio 2011.
Essi sono stati approvati in lingua tedesca e in caso di discordanze redazionali farà stato la versione in tedesco.
Iniziativa delle Alpi
